STATUTO
ORIGINI – DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA’ – DURATA
ART. 1) ORIGINI E DENOMINAZIONE
L’Associazione Sportiva, che trae origine dalla S.E.F. Torres fondata in Sassari nell’anno 1903, assume la denominazione:“ TORRES TENNIS ANTONIO BOZZO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.
ART. 2) SEDE
L’Associazione ha sede legale in Sassari in viale Adua. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere stabilite altre sedi secondarie, filiali, succursali e simili, nelle quali esercitare la propria attività.
ART. 3) FINALITA’
L’Associazione ha struttura e contenuti ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, nonché di elettività attiva e passiva delle cariche sociali; è apolitica e aconfessionale e non ha fine di lucro. Ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere l’attività sportiva del Tennis a carattere dilettantistico, in quanto considerata strumento di formazione fisica e morale, nonché attività generica di aggregazione, di sviluppo sociale e culturale, attraverso:
- La partecipazione annuale, con propri tesserati ad almeno un Campionato Nazionale individuale od a squadre;
- L’organizzazione di almeno un Torneo debitamente autorizzato;
- L’ organizzazione e la gestione di corsi e centri di avviamento e addestramento al Tennis e, in generale, di qualsiasi attività didattica volta all’avvio, all’aggiornamento e al perfezionamento nello svolgimento della suddetta disciplina sportiva;
- L’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, agonistiche e non, sociali, culturali e ricreative.
Per attuare le sopra indicate finalità, l’Associazione potrà:
- acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o in gestione, strutture ed attrezzature idonee, nelle quali svolgere l’attività;
- formare e preparare atleti e squadre di agonisti e non, di entrambi i sessi;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- promuovere l’esercizio di altre discipline sportive anche attraverso la realizzazione e l’acquisizione di idonee attrezzature e strutture.
Nell’ambito delle norme fiscali e amministrative dettate per le associazioni sportive dilettantistiche e, in generale, per gli enti non profit, potranno, inoltre, essere esercitate, in modo accessorio e funzionale, altre attività ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, fra cui, elencate in via esemplificativa e non esaustiva:
- organizzazione di convegni, dibattiti, seminari mostre e simili, per trattare argomenti attinenti agli scopi sociali;
- attività ricreativa a favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- promozione di scambi con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza in materie attinenti agli scopi sociali;
- pubblicazione di riviste, CD, DVD, cassette video e altro materiale con scopo divulgativo e conoscitivo;
- raccolta di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi;
- altre operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie e di sponsorizzazione a carattere accessorio, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, compreso la richiesta e l’utilizzo di finanziamenti in generale e, in particolare, di fidi e anticipazioni bancarie anche temporanei.
Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno stilato dal Consiglio Direttivo in sintonia con le norme del presente Statuto.
ART. 4) DURATA
La durata è stabilita a tempo indeterminato.
COLORI SOCIALI – AFFILIAZIONE
ART. 5) COLORI SOCIALI
I colori sociali sono bianco con riferimento rosso blu.
ART. 6) AFFILIAZIONE
L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale, esplicitamente, per sé, per i suoi Associati (iscritti e partecipanti) e atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I. e le delibere dei suoi organi.
L’Associazione può, inoltre, aderire ad altre Federazioni, Confederazioni, Enti ed Organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire, se ciò non contrasta con l’affiliazione alla F.I.T., assumendo gli stessi impegni già citati per quest’ultima.
ASSOCIATI (ISCRITTI, PARTECIPANTI) – ATLETI AGGREGATI
ART. 7) ASSOCIATI
L’Associazione è composta da Associati (iscritti e partecipanti), ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente Statuto.
Gli Associati maggiorenni che si trovano nelle condizioni indicate nel presente Statuto, godono dell’elettorato attivo e passivo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi.
ART. 8 ) ATLETI AGGREGATI
E’ prevista la categoria di aggregati composta di atleti non Associati che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.
Il Consiglio Direttivo stabilirà, altresì, le norme di ammissione e di partecipazione all’attività.
ART. 9) TESSERAMENTO F.I.T.
Tutti gli Associati e gli Atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell’Associazione.
ART. 10) AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone di ambo i sessi che ne fanno richiesta scritta controfirmata da due Associati maggiorenni, che vogliono impegnarsi per il perseguimento dei fini sociali e sono in possesso dei necessari requisiti.
La richiesta per i minorenni deve essere presentata da colui che ne ha la patria potestà.
Il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della domanda con le norme statutarie e regolamentari interne, dispone l’affissione delle generalità del richiedente per un periodo di otto giorni della stessa nell’albo di segreteria, conformemente alle vigenti norme sulla privacy.
L’ammissione di un nuovo Associato è decisa provvisoriamente dal Presidente e dovrà essere ratificata nel corso del primo Consiglio Direttivo con deliberazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Fino alla delibera del Consiglio Direttivo l’Associato ammesso provvisoriamente non potrà esercitare il diritto di voto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
ART. 11) DOVERI
A ciascun Associato è fatto divieto di accettare cariche sociali, in altri Enti con finalità analoghe a quelle dell’Associazione, salvo il consenso scritto del Consiglio Direttivo, da comunicarsi entro quindici giorni dalla richiesta.
Gli Associati, compatibilmente con i propri impegni, hanno il dovere di partecipare alle attività sociali.
Ciascun Associato, inoltre, si impegna: a difendere il buon nome dell’Associazione, ad osservare tutte le norme contenute nello Statuto e nell’eventuale regolamento interno, con particolare riguardo a quelle – anche non scritte – relative alla moralità e alla correttezza nei rapporti associativi, ad osservare le norme e i regolamenti della F.I.T., del C.O.N.I. e degli organismi, locali, nazionali e internazionali, a cui l’Associazione aderisce.
ART. 12) QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
All’atto dell’ammissione e, successivamente, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, gli Associati dovranno versare le quote e i contributi associativi.
Le quote sociali e i contributi associativi sono inalienabili anche a causa di morte e non sono rivalutabili.
ART. 13) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:
- per dimissioni, da comunicarsi con lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il recesso può essere esercitato solo dopo un anno dalla data di ammissione;
- per morosità, qualora, dopo un ritardo di tre mesi con i versamenti, l’Associato non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora inviatagli dalla Segreteria;
- per radiazione per indegnità, quando l’Associato: contravvenga alle norme ed obblighi del presente Atto, del Regolamento e delle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Statutari; in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l’Associazione; fomenti disordini o dissidi tra i Associati; per accertati motivi di incompatibilità con i fini istituzionali.
La perdita della qualifica di Associato è stabilita dal Consiglio Direttivo.
La radiazione è regolata nell’ambito dell’articolo relativo alle sanzioni disciplinari.
Se, in seguito, le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di Associato sono venute meno, lo stesso potrà essere riammesso previa presentazione della domanda e, in caso di morosità, dopo che abbia provveduto al versamento degli importi dovuti.
L’ Associato che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
ART. 14) SANZIONI DISCIPLINARI
A carico degli Associati che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, possono essere comminati i seguenti provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.T.:
- l’ammonizione;
- la sospensione non superiore a un anno;
- la radiazione.
Tutti i provvedimenti disciplinari sono decisi a seconda della gravità dell’infrazione.
La gravità è valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei voti.
Il Consiglio Direttivo, prima di adottare un provvedimento disciplinare, deve contestare all’Associato l’infrazione addebitatagli per mezzo di lettera raccomandata A.R.
Quest’ultimo, a pena di decadenza, deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie ragioni entro e non oltre i dieci giorni successivi dal ricevimento della lettera di contestazione.
Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della deliberazione mediante la quale il Consiglio Direttivo ha comminato la sanzione disciplinare, l’interessato potrà proporre reclamo al Collegio dei Probiviri con atto scritto e motivato.
In ultima istanza, fatte salve le regole stabilite in materia dal C.O.N.I., dalla F.I.T. e dagli altri organismi di appartenenza, contro i provvedimenti del Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla deliberazione, è possibile sottoporre la controversia al Giurì d’Onore, esclusivamente per i provvedimenti di sospensione superiore a trenta giorni e di radiazione.
ART. 15) INVITI
Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, stabilisce le modalità e i limiti entro i quali terze persone possono frequentare il circolo per brevi periodi consecutivi.
PATRIMONIO E BILANCIO
ART. 16) IL PATRIMONIO
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote e contributi sociali e dai corrispettivi specifici, stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai contributi e dalle sovvenzioni ottenute da enti pubblici e privati;
- dalle eventuali sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie, o da altri proventi eventualmente ottenuti come controprestazione dell’attività svolta;
- da ogni altra entrata che concorra comunque ad incrementare il patrimonio sociale.
Il patrimonio sociale è costituito:
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- dal materiale e dall’attrezzatura sportiva;
- dai beni mobili e immobili e dai diritti comunque acquisiti.
ART. 17) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati il rendiconto economico e finanziario (bilancio) relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente, corredato da una relazione dell’Organo Amministrativo sulla gestione trascorsa.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto può essere redatto in qualunque forma purché secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati..
Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve, altresì, sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo relativo all’attività che s’intende svolgere nell’esercizio successivo, redatto con i medesimi criteri e modalità di quello consuntivo e corredato dai programmi delle attività da svolgere stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Nei quindici giorni precedenti quello fissato per l’Assemblea, i rendiconti con la relazione e i programmi devono essere depositati presso la sede sociale, in modo che ciascun Associato possa prenderne visione.
ART. 18) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
ART. 19) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- l’ Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- L’Organo di Revisione Contabile;
- Il Collegio de Probiviri,
Può, inoltre, essere nominato il Giurì D’Onore.
ART. 20) GRATUITA’ DEL MANDATO
Nessun compenso è dovuto ai componenti degli Organi Sociali per l’espletamento del mandato, salvo ricorso a professionisti esterni a seguito di innovazioni legislative per quanto concerne l’Organo di Revisione Contabile.
Tuttavia, nell’ipotesi di gratuità del mandato, può essere riconosciuto il rimborso, anche forfetario, delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni assegnate.
L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 21) COMPOSIZIONE
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti gli Associati maggiorenni iscritti che siano in regola con il versamento dei contributi e delle quote sociali, e che non risultino colpiti da sanzioni (sociali o federali) ancora in corso di esecuzione. Compatibilmente con le norme di legge, possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli Associati minorenni.
Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, potrà invitare a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche gli atleti aggregati e coloro la cui presenza ritiene sia importante ai fini di una migliore comprensione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
ART. 22) CONVOCAZIONE
L’Assemblea degli Associati è convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa dello stesso o per richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto.
Si riunisce nel comune dove l’Associazione ha la sede legale o in altro luogo idoneo a garantire la presenza degli aventi diritto a parteciparvi.
La convocazione deve avvenire con avviso redatto su qualsiasi supporto, purché garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.
L’avviso deve essere affisso nella bacheca. Deve, inoltre, essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, quindi anche per telefax e per posta elettronica, a chiunque abbia diritto a parteciparvi, o, alternativamente, pubblicato in almeno un quotidiano locale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della stessa e l’elenco delle materie da trattare.
Salvo che nell’avviso di convocazione non sia stabilito altrimenti, l’Assemblea è riunita in seconda convocazione lo stesso giorno un’ora dopo quella fissata per la prima e nello stesso luogo.
Tuttavia, a prescindere dalle suddette formalità, l’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti tutti gli aventi diritto a parteciparvi.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati.
ART. 23) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’Assemblea degli Associati è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà degli Associati maggiorenni iscritti, aventi diritto a parteciparvi;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
Essa delibera con le maggioranze stabilite dall’art. 21 del Codice Civile e nel rispetto del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, 2° comma del Codice Civile (maggioranza semplice dei presenti).
Per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno i due terzi degli Associati maggiorenni aventi diritto a parteciparvi mentre in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli stessi Associati; in entrambi i casi l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto.
ART. 24) RAPPRESENTANZA
Nell’Assemblea gli Associati assenti non possono farsi rappresentare in alcun caso da altri Associati.
ART. 25) MODALITA’ DI VOTAZIONE
Salvo quanto stabilito nel presente Statuto e sempre che la maggioranza degli Associati partecipanti con diritto di voto non stabilisca diversamente, la votazione avviene per alzata di mano.
In ogni caso gli Organi sociali sono eletti con voto segreto.
L’Assemblea vota con voto segreto, anche quando è chiamata ad esprimersi in merito all’azione di responsabilità contro i componenti il Consiglio Direttivo e, comunque, sulla persona.
ART. 26) PRESIDENZA E VERBALE
L’Assemblea nomina il proprio Presidente scegliendolo a maggioranza tra gli Associati aventi diritto al voto.
Le operazioni di elezione del Presidente dell’Assemblea, sono dirette dal Presidente dell’Associazione coadiuvato dal Segretario o da chi ne fa le veci.
Spetta, invece, al Presidente dell’Assemblea coadiuvato dal Segretario di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea.
Il Segretario dell’Associazione o chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento, provvederà alla redazione del verbale, il quale dovrà essere firmato, oltre che dallo stesso, anche dal Presidente dell’Assemblea e dagli eventuali scrutatori.
Entro i successivi tre giorni, copia del verbale dovrà essere affissa nella bacheca sociale per la durata di quindici giorni.
I verbali resteranno depositati nella sede sociale a disposizione di qualunque Associato abbia motivato interesse alla loro lettura.
ART. 27) CONTENUTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
L’Assemblea degli Associati stabilisce le direttive cui gli altri organi si devono attenere nell’espletamento del loro mandato.
Essa deve essere convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo accompagnato dalla relazione sulla gestione e del rendiconto preventivo corredato dai programmi delle attività da svolgere.
Delibera, inoltre, sui programmi che comportano variazioni significative del bilancio preventivo, sull’azione di responsabilità da esercitarsi contro i componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea nomina per il quadriennio olimpico il Presidente, il Vice Presidente e cinque Consiglieri.
Nomina, inoltre, per lo stesso periodo, l’Organo di Revisione Contabile e il Collegio dei Probiviri. Essa delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
Essa delibera, anche, sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto di voto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO – IL PRESIDENTE
ART. 28) COMPOSIZIONE – INCOMPATIBILITA’ – DURATA
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri, scelti fra gli Associati maggiorenni in regola con il versamento dei contributi sociali e quote, e che non risultino colpiti da sanzioni (sociali o federali) ancora in corso di esecuzione.
Ai Consiglieri è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Essi restano in carica fino alla conclusione di ciascun quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
La stessa persona può essere scelta come Presidente per un massimo di due mandati consecutivi.
Successivamente, potrà essere rieletta solo con la maggioranza del 65% dei voti validamente espressi in Assemblea.
ART. 29) MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO
Gli Associati che intendono concorrere a rivestire cariche sociali elettive devono porre la propria formale candidatura indicando specificamente la carica per la quale intendono candidarsi.
Le candidature devono essere presentate per qualsiasi carica sociale, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea elettiva, con deposito presso la Segreteria.
L’elenco dei candidati dove essere apposto nella bacheca sociale, visibile a tutti gli Associati, almeno otto giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea elettiva.
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto.
Qualora la persona che ha già svolto due mandati consecutivi quale Presidente della Società, risulti il più votato senza, però, ottenere la maggioranza di cui all’articolo precedente, dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea elettiva nella quale il Presidente uscente non potrà ricandidarsi.
ART. 30) DECADENZA E COOPTAZIONE
Quando il Presidente eletto non accetta l’incarico il Vice Presidente deve convocare l’Assemblea entro trenta giorni per l’elezione del nuovo Presidente.
Quando il Vice Presidente e/o uno o più Consiglieri dichiarano di non accettare la carica o, per qualsiasi motivo, cessano successivamente di far parte del Consiglio Direttivo, subentrano al loro posto gli Associati non eletti che, nelle rispettive votazioni, hanno riportato il maggior numero di voti, a condizione che abbiano ottenuto almeno la metà dei voti conseguiti, rispettivamente, dal Vice Presidente uscente o dall’ultimo Consigliere effettivamente eletto. In caso di parità subentra l’Associato più anziano per appartenenza all’Associazione. Ove non vi siano candidati con tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente fino all’Assemblea appositamente convocata entro i successivi quarantacinque giorni dalle dimissioni o dalla mancata accettazione, nel corso della quale si procederà alla nomina del Consigliere mancante.
I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri membri del Consiglio direttivo.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, decade dalla carica.
Il venir meno, per qualsiasi motivo, del Presidente o della contemporanea maggioranza dei Consiglieri, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo e la convocazione, a non oltre trenta giorni, dell’Assemblea degli Associati per le nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il compimento degli affari urgenti e dell’ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.
ART. 31) MOTIVI, LUOGO, E FORMALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi per ratificare le nuove affiliazioni stabilite provvisoriamente dal Presidente.
Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Consiglieri o sia richiesto dall’Organo di Revisione Contabile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce nel comune dove ha la sede legale l’Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la presenza degli aventi diritto a partecipare.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le stesse formalità stabilite per la convocazione dell’Assemblea degli Associati, ma da espletarsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. Inoltre, in caso di urgenza, esso può essere validamente convocato mediante telegramma inviato almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.
Tuttavia, a prescindere dalle dette formalità, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri in carica.
ART. 32) QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità decide il Presidente o chi ne fa le veci.
ART. 33) PRESIDENZA E VERBALE
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate a cura del Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dai presenti, in apposito libro e firmati dallo stesso e dal Presidente.
ART. 34) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – DELEGHE
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
Esso delibera su tutti gli argomenti non specificatamente di competenza dell’Assemblea degli Associati. In particolare, oltre a quanto altro indicato nel presente Statuto e nella Legge, egli ha il compito di:
- convocare l’Assemblea degli Associati;
- dare pratica attuazione alle delibere dell’Assemblea degli Associati;
- deliberare in materia di svolgimento dell’attività sociale per il perseguimento dei fini istituzionali, secondo le direttive stabilite dall’Assemblea degli Associati;
- predisporre i bilanci, le relazioni e i programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
- nominare il Segretario dell’Associazione scegliendolo fra i suoi componenti;
- stabilire le quote associative e gli eventuali corrispettivi specifici dovuti a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall’Associazione in conformità alle finalità istituzionali;
- concordare e definire gli eventuali compensi, rimborsi e indennità spettanti a coloro che prestano la propria opera a favore dell’Associazione, compresi gli atleti;
- amministrare il patrimonio sociale;
- approvare gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
- promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti degli Associati ed adottare le relative sanzioni;
- redigere eventuali norme e regolamenti interni;
- curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea, la straordinaria amministrazione;
- deliberare sull’adesione ad organismi locali, nazionali ed internazionali che svolgono attività conformi a quelle statutarie, designandone, dove necessario, i rappresentanti scelti fra gli Associati;
- deliberare circa l’eventuale esonero dal versamento delle quote e contributi sociali o dal pagamento di corrispettivi specifici, per tutti gli Associati che si trovino in una situazione di disagio economico, purché siano meritevoli del beneficio, con il vincolo di esporre nella relazione al Bilancio Consuntivo, il mancato introito complessivo.
Per singoli atti o per singole categorie di atti, il Consiglio Direttivo potrà nominare uno o più procuratori speciali, definendone i poteri nei limiti previsti dalla Legge.
Ove necessario, può avvalersi di consulenti con specifiche competenze in campo sportivo, amministrativo, giuridico, delle comunicazioni, stampa e propaganda.
Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente e a uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega e, in caso di nomina di più persone, se essi devono agire congiuntamente o disgiuntamente.
Egli, in ogni momento, potrà revocarli o surrogarsi ad essi per singole decisioni.
ART. 35) IL PRESIDENTE
Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
- ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca il Consiglio Direttivo, presiedendolo, e pone in atto le deliberazioni adottate dallo stesso;
- può proporre al Consiglio Direttivo di delegare a suoi componenti, al Vice Presidente e al Tesoriere, la firma degli assegni dei conti correnti bancari e postali dell’Associazione;
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 36) IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Allo stesso possono essere delegate specifiche mansioni dal Consiglio Direttivo.
IL SEGRETARIO – IL TESORIERE
ART. 37) IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendolo fra i suoi componenti. Egli ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, di mantenere aggiornato il libro degli Associati e, in generale, di assolvere gli adempimenti burocratico-amministrativi connessi all’attività dei diversi organi dell’Associazione, secondo le direttive impartite dal Consiglio stesso. Il Segretario, nell’espletamento delle proprie funzioni, potrà essere coadiuvato da altri Associati nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dello stesso e/o da dipendenti.
In casi di sua assenza alle Assemblee e alle riunioni del direttivo, verrà sostituito da un membro del Consiglio Direttivo che ne espleterà le funzioni.
ART. 38) IL TESORIERE
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Egli ha il compito di:
- coadiuvare il Presidente nella gestione del patrimonio sociale;
- controllare la cassa;
- curare gli incassi e, in concorso con il Presidente se il Consiglio non delibera diversamente, eseguire i pagamenti;
- curare la contabilità dell’Associazione con esclusione della parte eventualmente affidata a terzi professionisti;
- informare costantemente il Consiglio Direttivo sull’andamento economico-finanziario dell’Associazione.
Allo stesso, su delega scritta del Presidente e in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, può essere demandata la firma degli assegni di conto corrente bancario e postale.
L’ORGANO DI REVISIONE – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI – GIURI’ D’ONORE
ART. 39) L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
L’Organo di Revisione è un organo collegiale composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea scegliendo tra gli Associati che presentano la loro candidatura.
Il Collegio sceglierà fra i suoi componenti il Presidente.
I Revisori restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Tale organo ha il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione, sull’osservanza della legge e del presente Statuto; controlla la regolare tenuta della contabilità; verifica la corretta formazione dei bilanci e la loro rispondenza alle scritture contabili e ai documenti giustificativi.
Per tali fini, i componenti del suddetto organo possono, anche individualmente, compiere atti di ispezione e controllo, nonché richiedere notizie al Consiglio Direttivo circa l’andamento di tutte le operazioni sociali.
I Revisori hanno il diritto – dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere convocati.
Esso relaziona all’Assemblea degli Associati.
ART. 40) – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri scelti fra gli Associati aventi diritto di voto, durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Alla sua prima riunione il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente.
Compito specifico del Collegio dei Probiviri è decidere sui reclami avverso le sanzioni disciplinari inflitte o proposte dal Consiglio Direttivo.
Il Componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, decade dalla carica.
Il Collegio dei Probiviri esamina i reclami presentati dagli interessati. Può assumere informazioni e svolgere indagini in ordine all’oggetto dei reclami.
Delibera a maggioranza e comunica agli Associati e al Consiglio Direttivo i provvedimenti adottati.
Contro le delibere del Collegio dei Probiviri che riguardano la sospensione oltre i trenta giorni e la radiazione, può essere fatto ricorso al Giurì D’Onore.
La qualità di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
Le delibere del Collegio dei Probiviri devono essere riportate in apposito libro dei Verbali e firmate da tutti i componenti.
ART. 41 ) IL GIURI’ D’ONORE
Esaurita ogni possibilità di reclamo, tutte le controversie fra l’Associazione e gli Associati o fra quest’ultimi, dipendenti dal rapporto associativo, sono sottoposte al giudizio di un Giurì d’Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dai due componenti prescelti.
Al Giurì d’Onore, che svolge funzioni di Collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali.
La parte interessata deve dare comunicazione alla controparte dell’intenzione di ricorrere al Giurì invitandolo a nominare il proprio arbitro con lettera raccomandata A.R. diretta anche al Collegio dei Probiviri e al Consiglio Direttivo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, la controparte deve provvedere alla nomina dell’arbitro di sua spettanza. Nei sessanta giorni successivi i due arbitri sceglieranno il terzo componente.
I provvedimenti del Giurì dovranno essere comunicati per iscritto alle parti.
Il Collegio dei Probiviri provvederà ad emanare la sanzione della decadenza del ricorso in caso di mancata nomina dell’Arbitro da parte del ricorrente.
La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo, comporterà per l’Associato inadempiente la sanzione della radiazione.
ART. 42) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
L’Associazione, dal momento dell’affiliazione e gli Associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione all’Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T., fatta eccezione per le controversie concernenti i pagamenti delle quote e contributi associativi e degli eventuali danni arrecati dagli Associati agli impianti dell’Associazione, in ordine ai quali rimane ferma la competenza del Giudice Ordinario.
SCIOGLIMENTO
ART. 43) LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli Associati nominerà uno o più liquidatori che potranno essere gli stessi Consiglieri.
Ultimata la procedura di liquidazione, il patrimonio che residua verrà devoluto ai fini sportivi, sentito l’eventuale organismo di controllo preposto, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 44) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge, soprattutto quelle riguardanti l’Associazionismo sportivo dilettantistico e gli Enti non commerciali, e le disposizioni del C.O.N.I., della F.I.T. e delle Federazioni e Enti a cui l’Associazione si affilierà.
NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
ART. 45) ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato.
In deroga parziale con le relative delibere, gli attuali Organi Sociali sono confermati nella carica fino alla fine del quadriennio olimpico in corso.
In tale periodo l’eventuale surroga dei componenti gli Organi sociali avverrà con le regole stabilite nello Statuto precedente.
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