STATUTO
ART. 1) ORIGINI E DENOMINAZIONE
- È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORRES TENNIS ANTONIO BOZZO”.
L’Associazione Sportiva trae origine dalla S.E.F. Torres fondata in Sassari nell’anno 1903.
- L’Associazione Sportiva Dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
ART. 2) SEDE
- L’Associazione ha sede legale in Sassari in Largo Atleti della Torres. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere stabilite altre sedi secondarie, filiali, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero nei quali potrà essere esercitata l’attività associativa senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
ART. 3) FINALITÁ
- L’Associazione ha struttura e contenuti ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, nonché di elettività attiva e passiva delle cariche sociali; è apolitica e aconfessionale e non ha fine di lucro.
- Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché́ fondi, riserve o capitale.
- L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività̀ sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per ‘finalità̀ lo sviluppo e la diffusione di attività̀ sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tennis e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività̀ Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività̀ idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina attraverso:
-
- La partecipazione annuale, con propri tesserati ad almeno un Campionato Nazionale individuale o a squadre;
- L’organizzazione di almeno un Torneo debitamente autorizzato;
- L’organizzazione e la gestione di corsi e centri di avviamento e addestramento al Tennis e, in generale, di qualsiasi attività didattica volta all’avvio, all’aggiornamento e al perfezionamento nello svolgimento della suddetta disciplina sportiva;
- L’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, agonistiche e non, sociali, culturali e ricreative.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà̀, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività̀ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà̀ dell’Associazione svolgere attività̀ secondaria e strumentale, purché́ strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
-
- attività̀ ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro, direttamente o indirettamente (a mero titolo esemplificativo mediante contratto di gestione, contratto di locazione/affitto di una porzione dell’immobile ove è ubicata sede sociale purché nel rispetto dei limiti di legge);
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività̀ sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività̀ svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- Per attuare le sopra indicate finalità, l’Associazione potrà:
-
- acquisire a titolo di proprietà, locazione, concessione, comodato o in gestione, strutture ed attrezzature idonee, nelle quali svolgere l’attività;
- formare e preparare atleti e squadre di agonisti e non, di entrambi i sessi;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- promuovere l’esercizio di altre discipline sportive anche attraverso la realizzazione e l’acquisizione di idonee attrezzature e strutture;
- Nell’ambito delle norme fiscali e amministrative dettate per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e, in generale, per gli enti non profit, potranno inoltre essere esercitate, in modo accessorio e funzionale, altre attività ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, fra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva si indicano:
- organizzazione di convegni, dibattiti, seminari mostre e simili, per trattare argomenti attinenti agli scopi sociali;
- attività ricreativa a favore dei propri Associati, come specificato al precedente comma 5 del presente Articolo;
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà̀, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività̀ didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà̀ dell’Associazione svolgere attività̀ secondaria e strumentale, purché́ strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
-
- attività̀ ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro, direttamente o indirettamente (a mero titolo esemplificativo mediante contratto di gestione, contratto di locazione/affitto di una porzione dell’immobile ove è ubicata sede sociale purché nel rispetto dei limiti di legge);
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività̀ sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività̀ svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
- Per attuare le sopra indicate finalità, l’Associazione potrà:
-
- acquisire a titolo di proprietà, locazione, concessione, comodato o in gestione, strutture ed attrezzature idonee, nelle quali svolgere l’attività;
- formare e preparare atleti e squadre di agonisti e non, di entrambi i sessi;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- promuovere l’esercizio di altre discipline sportive anche attraverso la realizzazione e l’acquisizione di idonee attrezzature e strutture;
- Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno stilato dal Consiglio Direttivo in sintonia con le norme del presente Statuto.
- L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
ART. 4) DURATA
La durata è stabilita a tempo indeterminato e potrà̀ essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
TITOLO II
COLORI SOCIALI – AFFILIAZIONE
ART. 5) COLORI SOCIALI ED EMBLEMA
- I colori sociali sono bianco con riferimento rosso blu. L’emblema dell’Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante lo stemma della Polisportiva Sassari Torres 1903 con in capo la scritta Torres Tennis A. Bozzo Sassari tra le stelle al merito del CONI acquisite dalla ASD, con possibilità di variazioni stilistiche e cromatiche anche temporanee, mantenendo comunque la struttura originale.
ART. 6) AFFILIAZIONE
- L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), della quale, esplicitamente, per sé, per i suoi Associati (iscritti e partecipanti) e atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I., del C.I.P. e le delibere dei suoi organi.
- L’Associazione può, inoltre, aderire ad altre Federazioni, Confederazioni, Enti ed Organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire, se ciò non contrasta con l’affiliazione alla F.I.T.P., assumendo gli stessi impegni già citati per quest’ultima.
TITOLO III
ASSOCIATI – ATLETI AGGREGATI – TESSERATI – LAVORATORI E VOLONTARI
ART. 7) ASSOCIATI
- L’Associazione è composta da Associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente Statuto.
- Tutti gli Associati che si trovano nelle condizioni indicate nel presente Statuto, godono dell’elettorato attivo.
- L’elettorato passivo è riservato ai soli soci maggiorenni.
- Il Consiglio Direttivo stabilisce con propria delibera l’ammontare della quota associativa annuale.
ART. 8) ATLETI AGGREGATI
- É prevista la categoria degli “atleti aggregati” composta di atleti non Associati, necessariamente in possesso di tessera agonistica federale, che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell’Associazione, non potendo partecipare ad altre attività associative, ove non espressamente invitati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 13 dello Statuto.
- Il Consiglio Direttivo stabilirà con propria delibera le norme di ammissione e di partecipazione all’attività agonistica.
ART. 9) TESSERATI
- I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società̀ affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;
- f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è affiliata;
- L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità̀ previste per i propri Associati.
- I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività̀ sportiva, formativa, didattica e promozionale.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.
ART. 10 – LAVORATORI E VOLONTARI
- I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo i principi di pari dignità̀ e opportunità̀ e nel rispetto delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa per quanto compatibili.
- Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
- Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano le norme di cui all’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
- L’Associazione può̀ altresì̀ stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
- Ricorrendone i presupposti, l’attività̀ di lavoro sportivo può̀ costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ., trovando in tale caso applicazione l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
- Sono ammesse altresì̀ le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché́ non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
É prevista la possibilità̀ di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività̀ sportiva.
- É previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità̀ civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ART. 11) TESSERAMENTO F.I.T.P.
- Tutti gli Associati e gli Atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T.P. anche a cura dell’Associazione, a spese dell’associato.
ART. 12) AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
- Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone che vogliano impegnarsi per il perseguimento dei fini sociali e siano in possesso dei necessari requisiti senza alcuna distinzione di sesso.
La domanda di iscrizione deve essere presentata in forma scritta e controfirmata da due Associati maggiorenni al Consiglio direttivo.
- La richiesta per i minorenni deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o ha la rappresentanza legale e deve essere controfirmata dal minore che esprime così il proprio assenso.
Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne, fino al conseguimento della maggiore età.
- Il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della domanda dispone l’affissione delle generalità del richiedente per un periodo di 8 (otto) giorni della stessa nell’albo di segreteria, conformemente alle vigenti norme sulla privacy.
- Decorso il termine di 8 (otto) giorni l’ammissione del nuovo Associato è decisa provvisoriamente dal Presidente e il relativo provvedimento dovrà essere ratificato nel corso del primo Consiglio Direttivo con deliberazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
- Fino alla delibera del Consiglio Direttivo l’Associato ammesso provvisoriamente non potrà esercitare il diritto di voto.
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività̀ sportiva dilettantistica svolta, in ossequio alla vigente normativa sulla riservatezza.
ART. 13) INVITI
Il Consiglio Direttivo, con apposito regolamento approvato dalla maggioranza dei suoi componenti, stabilisce le modalità e i limiti entro i quali terze persone possono frequentare il circolo per brevi periodi consecutivi.
ART. 14) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
- Tutti gli associati hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e hanno gli stessi doveri.
È fatto divieto di alcun tipo di discriminazione per sesso, razza, convincimenti politici o religiosi.
- In particolare, i soci hanno:
- a) il diritto a partecipare alle attività̀ associative;
- b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
- c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità̀ di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali.
- Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il soggetto che esercita la responsabilità̀ genitoriale o altro soggetto che ne ha la rappresentanza legale, ai sensi del precedente articolo 12.2
- Il diritto all’elettorato passivo viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età̀, a far data dalla quale decade il rappresentante legale.
- A ciascun Associato è fatto divieto di accettare cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o CIP, salvo il consenso scritto del Consiglio Direttivo, da comunicarsi entro quindici giorni dalla richiesta.
- Gli Associati, compatibilmente con i propri impegni, hanno il dovere di partecipare alle attività sociali.
- Ciascun Associato, inoltre, si impegna: a difendere il buon nome dell’Associazione, ad osservare tutte le norme contenute nello Statuto e nell’eventuale regolamento interno, con particolare riguardo a quelle – anche non scritte – relative alla moralità e alla correttezza nei rapporti associativi, ad osservare le norme e i regolamenti della F.I.T.P., del C.O.N.I., del C.I.P. e degli organismi, locali, nazionali e internazionali, a cui l’Associazione aderisce.
È fatto salvo il diritto di critica nei confronti dell’operato degli organi dell’Associazione e dei singoli Associati, da esercitarsi esclusivamente nell’ambito associativo in maniera costruttiva e mai con l’intento di arrecare qualsivoglia pregiudizio all’Associazione o ai singoli Associati.
ART. 15) QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
- All’atto dell’ammissione e, successivamente, nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, gli Associati sono tenuti a versare le quote e i contributi associativi.
ART. 16) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
- La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:
- per dimissioni, da comunicarsi con lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il recesso può essere esercitato nel primo anno diviene efficace alla scadenza dell’anno medesimo;
- per morosità, qualora, dopo un ritardo di tre mesi con i versamenti, l’Associato non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora inviatagli dalla Segreteria;
- per radiazione per indegnità, quando l’Associato:
- – contravvenga alle norme ed obblighi del presente Atto, del Regolamento e delle deliberazioni legalmente prese dagli Organi Statutari;
- – in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l’Associazione;
- – fomenti disordini o dissidi tra gli Associati;
- – per accertati motivi di incompatibilità con i fini istituzionali.
La perdita della qualifica di Associato è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.
La radiazione è regolata nell’ambito dell’articolo relativo alle sanzioni disciplinari (Art.17).
Qualora le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di Associato siano venute meno, lo stesso potrà essere riammesso previa presentazione della domanda e, in caso di morosità, dopo che abbia provveduto al versamento degli importi dovuti.
L’ Associato che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’Associazione, non ha alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
ART. 17) SANZIONI DISCIPLINARI – RADIAZIONE
- A carico degli Associati che vengono meno ai doveri verso l’Associazione e a una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine, possono essere comminati i seguenti provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia della F.I.T.P:
-
- l’ammonizione;
- la sospensione non superiore a un anno;
- la radiazione.
- Tutti i provvedimenti disciplinari sono comminati in maniera proporzionale rispetto alla gravità dell’infrazione contestata.
- La gravità è valutata di volta in volta dal Consiglio Direttivo che delibera a scrutinio segreto e a maggioranza relativa dei voti.
- Il Consiglio Direttivo, prima di adottare un provvedimento disciplinare, deve contestare all’Associato l’infrazione addebitatagli per mezzo di lettera raccomandata A.R. o p.e.c. e questi, a pena di decadenza, deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie ragioni e giustificazioni entro e non oltre i dieci giorni successivi al ricevimento della lettera di contestazione.
Entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della deliberazione mediante la quale il Consiglio Direttivo ha comminato la sanzione disciplinare, l’interessato potrà proporre reclamo al Collegio dei Probiviri con atto scritto e motivato nel rispetto delle norme statutarie di cui agli artt. 41 e seguenti.
- Il Consiglio Direttivo, prima di adottare un provvedimento disciplinare, deve contestare all’Associato l’infrazione addebitatagli per mezzo di lettera raccomandata A.R. o p.e.c. e questi, a pena di decadenza, deve presentare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie ragioni e giustificazioni entro e non oltre i dieci giorni successivi al ricevimento della lettera di contestazione.
- In ultima istanza, fatte salve le regole stabilite in materia dal C.O.N.I., dalla F.I.T.P. e dagli altri organismi di appartenenza, contro i provvedimenti del Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla deliberazione, è possibile sottoporre la controversia al Giurì d’Onore, esclusivamente per i provvedimenti di sospensione superiore a trenta giorni e di radiazione, secondo quanto stabilito nell’art. 43 del presente statuto.
TITOLO IV
PATRIMONIO E BILANCIO
ART. 18) IL PATRIMONIO
- Le entrate dell’Associazione sono costituite:
-
- dalle quote e contributi sociali e dai corrispettivi specifici, stabiliti dal Consiglio Direttivo e dai proventi derivanti dalle attività̀ organizzate dall’Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale;
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai contributi e dalle sovvenzioni ottenute da enti pubblici e privati;
- dalle eventuali sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie, o da altri proventi eventualmente ottenuti come controprestazione dell’attività svolta;
- da ogni altra entrata che concorra comunque ad incrementare il patrimonio sociale.
- Il patrimonio sociale è costituito:
-
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- dal materiale e dall’attrezzatura sportiva;
- dai beni mobili e immobili e dai diritti comunque acquisiti.
É sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ART. 19) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
- L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati il rendiconto economico e finanziario (bilancio) relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente, corredato da una relazione dell’Organo Amministrativo sulla gestione trascorsa e dalla relazione accompagnatoria dell’organo di revisione.
- Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
- Il rendiconto può essere redatto in qualunque forma, stabilita da termini di legge, purché secondo i principi di chiarezza, verità e correttezza, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati;
- Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo deve, altresì, sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo relativo all’attività che s’intende svolgere nell’esercizio successivo, redatto con i medesimi criteri e modalità di quello consuntivo e corredato dai programmi delle attività da svolgere stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Nei quindici giorni precedenti quello fissato per l’Assemblea, i bilanci con la relazione accompagnatoria del Consiglio Direttivo e dei revisori nonchè i programmi devono essere depositati presso la sede sociale, in modo che ciascun Associato possa prenderne visione.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
ART. 20) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
- Sono organi dell’Associazione:
-
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- L’Organo di Revisione Contabile;
- Il Collegio de Probiviri.
Fa parte degli organi dell’Associazione, ove nominato secondo le modalità di cui al seguente art. 45, il Giurì D’Onore.
ART. 21) GRATUITÁ DEL MANDATO
- Nessun compenso è dovuto ai componenti degli Organi Sociali per l’espletamento del mandato, salvo ricorso a professionisti esterni a seguito di innovazioni legislative per quanto concerne l’Organo di Revisione Contabile.
- Tuttavia, nell’ipotesi di gratuità del mandato, può essere riconosciuto il rimborso, anche forfetario, delle spese sostenute nell’esercizio delle funzioni assegnate.
TITOLO VI
L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 22) COMPOSIZIONE
- L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione.
- É composta da tutti gli Associati iscritti che siano in regola con il versamento dei contributi e delle quote sociali, e che non risultino colpiti da sanzioni (sociali o federali) ostative alla partecipazione, ancora in corso di esecuzione.
- Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, potrà invitare a partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche gli atleti aggregati e coloro la cui presenza ritiene sia importante ai fini di una migliore comprensione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
ART. 23) CONVOCAZIONE
- L’Assemblea degli Associati è convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa dello stesso o per richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto.
- Si riunisce nel comune dove l’Associazione ha la sede legale o in altro luogo idoneo a garantire la presenza degli aventi diritto a parteciparvi.
- La convocazione ai soggetti che hanno diritto a partecipare all’Assemblea deve avvenire con avviso redatto su qualsiasi supporto, trasmesso con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento o, alternativamente, deve essere pubblicato in un quotidiano locale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della stessa e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve essere altresì affisso nella bacheca posta presso la segreteria dell’Associazione.
- A prescindere dal rispetto delle formalità stabilite ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, l’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti tutti gli aventi diritto a parteciparvi.
- L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli Associati anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto dalla norme statutarie e di legge dettate in materia di impugnazione delle delibere assembleari.
ART. 24) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- L’Assemblea degli Associati è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà degli Associati aventi diritto a parteciparvi;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- Essa delibera con le maggioranze stabilite dall’art. 21 del Codice Civile e nel rispetto del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, 2° comma del Codice Civile (maggioranza semplice dei presenti).
- Per le modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, in prima convocazione occorre la presenza di almeno i due terzi degli Associati maggiorenni aventi diritto a parteciparvi mentre in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli stessi Associati; in entrambi i casi l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto.
ART. 25) RAPPRESENTANZA
Nell’Assemblea gli Associati assenti possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Associati, restando esclusa la partecipazione a qualsiasi titolo di soggetti estranei all’Associazione, ove non espressamente invitati a parteciparvi.
Ogni Associato presente in Assemblea può validamente rappresentare, in virtù di espressa delega scritta, un massimo di 1 (uno) altro Associati.
La rappresentanza è esclusa per l’assemblea elettiva degli organi sociali, in seno alla quale ogni Associato potrà esprimere il proprio voto solo mediante partecipazione personale.
ART. 26) MODALITÁ DI VOTAZIONE
- Salvo quanto stabilito nel presente Statuto e sempre che la maggioranza degli Associati partecipanti con diritto di voto non stabilisca diversamente, la votazione avviene per alzata di mano.
- In ogni caso gli Organi sociali sono eletti con voto segreto.
- L’Assemblea vota con voto segreto, anche quando è chiamata ad esprimersi in merito all’azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 27) PRESIDENZA E VERBALE
- L’Assemblea nomina il proprio Presidente scegliendolo a maggioranza tra gli Associati presenti aventi diritto al voto.
- Le operazioni di elezione del Presidente dell’Assemblea, sono dirette dal Presidente dell’Associazione coadiuvato dal Segretario o da chi ne fa le veci.
- Spetta, invece, al Presidente dell’Assemblea, coadiuvato dal Segretario, il compito di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, di valutare il diritto di partecipazione all’Assemblea, da svolgersi durante la fase delle operazioni preliminari.
- Il Segretario dell’Associazione o chi ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento, provvederà alla redazione del verbale, il quale dovrà essere firmato, oltre che dallo stesso, anche dal Presidente dell’Assemblea e dagli eventuali scrutatori.
- Entro i successivi tre giorni, copia del verbale dovrà essere affissa nella bacheca sociale per la durata di 15 (quindici) giorni.
- I verbali resteranno depositati nella sede sociale a disposizione di qualunque Associato che abbia motivato e legittimo interesse alla loro lettura.
ART. 28) ASSEMBLEA ORDINARIA
- L’Assemblea Ordinaria degli Associati stabilisce le direttive cui gli altri organi si devono attenere nell’espletamento del loro mandato.
- Essa deve essere convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori sulla gestione e del bilancio preventivo corredato dai programmi delle attività da svolgere.
- Delibera, inoltre, sui programmi che comportano variazioni significative rispetto al bilancio preventivo, sull’azione di responsabilità da esercitarsi contro i componenti del Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea nomina per il quadriennio olimpico il Presidente, il Vice Presidente e cinque Consiglieri.
- Nomina, inoltre, per lo stesso periodo, l’Organo di Revisione Contabile o il Revisore dei conti e il Collegio dei Probiviri. Essa delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
- Essa delibera, anche, sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto di voto almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
- delibera in merito all’approvazione dei modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021;
Articolo 29 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- L’Assemblea straordinaria delibera:
- a) sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.
TITOLO VII
IL CONSIGLIO DIRETTIVO – IL PRESIDENTE – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE
ART. 30) COMPOSIZIONE – INCOMPATIBILITÁ – DURATA
- Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque Consiglieri, nominati fra gli Associati maggiorenni in regola con il versamento dei contributi sociali e delle quote, che non risultino colpiti da sanzioni (sociali o federali) ostative alla partecipazione a tale organo, che siano ancora in corso di esecuzione.
- Ai Consiglieri è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina sportiva associata se riconosciute dal C.O.N.I. o dal C.I.P., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
- I Consiglieri restano in carica fino alla conclusione di ciascun quadriennio olimpico e sono rieleggibili.
- Lo stesso soggetto può ricevere l’incarico di Presidente per un massimo di due mandati consecutivi. Scaduto il secondo mandato, potrà essere rieletto solo con la maggioranza del 65% dei voti validamente espressi in Assemblea.
ART. 31) MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO
- Gli Associati che intendono concorrere a rivestire cariche sociali elettive devono porre la propria formale candidatura indicando specificamente la carica per la quale intendono candidarsi.
- Le candidature, corredate da autocertificazione attestante il godimento dell’elettorato passivo e l’assenza di cause ostative rispetto alla carica elettiva per la quale si concorre, devono essere presentate per qualsiasi carica sociale, con deposito da effettuarsi presso la Segreteria entro le ore 16.00 del decimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento dell’Assemblea elettiva
- L’elenco dei candidati dove essere affisso nella bacheca sociale, visibile a tutti gli Associati, almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea elettiva.
- L’elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto.
Ogni Associato indica nelle apposite schede il nome di un solo candidato per la carica di Presidente, il nome di un solo candidato per la carica di Vice Presidente, fino a un massimo di cinque nomi per la carica di Consigliere, fino a un massimo di tre nomi per i revisori e fino a un massimo di due nomi per i componenti del Collegio dei Probiviri.
- Qualora la persona che ha già svolto due mandati consecutivi quale Presidente della Società, risulti il più votato senza, però, ottenere la maggioranza di cui all’articolo precedente, dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea elettiva nella quale il Presidente uscente non potrà ricandidarsi.
ART. 32) DECADENZA E COOPTAZIONE
- Quando il Presidente eletto non accetta l’incarico il Vice Presidente deve convocare l’Assemblea entro trenta giorni per l’elezione del nuovo Presidente.
- Quando il Vice Presidente e/o uno o più Consiglieri dichiarano di non accettare la carica o, per qualsiasi motivo, cessano successivamente di far parte del Consiglio Direttivo, subentrano al loro posto gli Associati non eletti che, nelle rispettive votazioni, hanno riportato il maggior numero di voti, a condizione che abbiano ottenuto almeno la metà dei voti conseguiti, rispettivamente, dal Vice Presidente uscente o dall’ultimo Consigliere effettivamente eletto. In caso di parità subentra l’Associato più anziano per appartenenza all’Associazione. Ove non vi siano candidati con tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente fino all’Assemblea appositamente convocata entro i successivi quarantacinque giorni dalle dimissioni o dalla mancata accettazione, nel corso della quale si procederà alla nomina del Consigliere mancante.
- I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri membri del Consiglio direttivo.
- Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri devono partecipare in maniera leale e fattiva alle attività consiliari, impegnandosi a garantire correttezza e puntualità.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio direttivo, decade automaticamente dalla carica.
Il Consigliere che abbandona la seduta senza partecipare ad almeno uno dei processi deliberativi indicati all’ordine del giorno è da considerarsi assente per le finalità di cui al punto precedente.
- Il venir meno, per qualsiasi motivo, del Presidente o della contemporanea maggioranza dei sette componenti del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo e la convocazione, a non oltre trenta giorni, dell’Assemblea degli Associati per le nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per il compimento degli affari urgenti e dell’ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.
ART. 33) MOTIVI, LUOGO, E FORMALITÁ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
- Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi per ratificare le richieste di associazione presentate dai nuovi Associati deliberate provvisoriamente dal Presidente.
- Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre Consiglieri o sia richiesto dall’Organo di Revisione Contabile o dal Revisore dei conti.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce nel comune dove ha la sede legale l’Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la presenza degli aventi diritto a partecipare.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le stesse formalità stabilite per la convocazione dell’Assemblea degli Associati, ma da espletarsi almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione.
Inoltre, in caso di urgenza, esso può essere validamente convocato mediante telegramma inviato almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione. - Tuttavia, a prescindere dalle dette formalità, esso è validamente costituito quando sono presenti il Presidente, il Vice Presidente e tutti i Consiglieri in carica.
ART. 34) QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del Presidente e del Vice Presidente, anche in alternativa tra loro, nonché con la presenza della maggioranza degli altri Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità decide il Presidente o chi ne fa le veci.
ART. 35) PRESIDENZA E VERBALE
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
- Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate a cura del Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dai presenti, in apposito libro e firmati dallo stesso e dal Presidente.
ART. 36) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – DELEGHE
- Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
- Delibera su tutti gli argomenti non specificatamente di competenza dell’Assemblea degli Associati. In particolare, oltre a quanto altro indicato nel presente Statuto e nella Legge, egli ha il compito di:
-
- convocare l’Assemblea degli Associati;
- dare pratica attuazione alle delibere dell’Assemblea degli Associati;
- deliberare in materia di svolgimento dell’attività sociale per il perseguimento dei fini istituzionali, secondo le direttive stabilite dall’Assemblea degli Associati;
- predisporre i bilanci, le relazioni e i programmi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
- nominare il Segretario dell’Associazione scegliendolo fra i suoi componenti;
- stabilire le quote associative e gli eventuali corrispettivi specifici dovuti a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall’Associazione in conformità alle finalità istituzionali;
- concordare e definire gli eventuali compensi, rimborsi e indennità spettanti a coloro che prestano la propria opera a favore dell’Associazione, compresi gli atleti;
- amministrare il patrimonio sociale;
- approvare gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
- promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti degli Associati ed adottare le relative sanzioni;
- redigere eventuali norme e regolamenti interni;
- curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea, la straordinaria amministrazione;
- deliberare sull’adesione ad organismi locali, nazionali ed internazionali che svolgono attività conformi a quelle statutarie, designandone, dove necessario, i rappresentanti scelti fra gli Associati;
- deliberare circa l’eventuale esonero dal versamento delle quote e contributi sociali o dal pagamento di corrispettivi specifici, per tutti gli Associati che si trovino in una situazione di disagio economico, purché siano meritevoli del beneficio, con il vincolo di esporre nella relazione al Bilancio Consuntivo, il mancato introito complessivo.
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché́ di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all’art. 33, comma 6, D.Lgs 36\2021
- Per singoli atti o per singole categorie di atti, il Consiglio Direttivo potrà nominare uno o più procuratori speciali, definendone i poteri nei limiti previsti dalla legge.
4.Ove necessario, può avvalersi di consulenti con specifiche competenze in campo sportivo, amministrativo, giuridico, delle comunicazioni, stampa e propaganda.
5.Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente e a uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega e, in caso di nomina di più persone, se essi devono agire congiuntamente o disgiuntamente.
ART. 37) IL PRESIDENTE
- Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
-
- ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca il Consiglio Direttivo, presiedendolo, e pone in atto le deliberazioni adottate dallo stesso;
- può proporre al Consiglio Direttivo di delegare a suoi componenti, al Vice Presidente e al Tesoriere, la firma degli assegni dei conti correnti bancari e postali dell’Associazione;
- In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 38) IL VICE PRESIDENTE
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Allo stesso possono essere delegate specifiche mansioni dal Consiglio Direttivo.
ART. 39) IL SEGRETARIO
- Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo scegliendolo fra i suoi componenti. Egli ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, di mantenere aggiornato il libro degli Associati e, in generale, di assolvere gli adempimenti burocratico-amministrativi connessi all’attività dei diversi organi dell’Associazione, secondo le direttive impartite dal Consiglio stesso. Il Segretario, nell’espletamento delle proprie funzioni, potrà essere coadiuvato da altri Associati nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dello stesso e/o da dipendenti.
- In casi di sua assenza alle Assemblee e alle riunioni del direttivo, verrà sostituito da un membro del Consiglio Direttivo che ne espleterà le funzioni.
ART. 40) IL TESORIERE
- Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Egli ha il compito di:
-
- coadiuvare il Presidente nella gestione del patrimonio sociale;
- controllare la cassa;
- curare gli incassi e, in concorso con il Presidente se il Consiglio non delibera diversamente, eseguire i pagamenti;
- curare la contabilità dell’Associazione con esclusione della parte eventualmente affidata a terzi professionisti;
- informare costantemente il Consiglio Direttivo sull’andamento economico-finanziario dell’Associazione.
- Allo stesso, su delega scritta del Presidente e in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, può essere demandata la firma degli assegni di conto corrente bancario e postale.
TITOLO VIII
L’ORGANO DI REVISIONE – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI –
GIURÍ D’ONORE
ART. 41) L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
- L’Organo di Revisione è collegiale ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea scegliendo tra gli Associati che presentano la loro candidatura.
L’elezione dei componenti del Collegio dei revisori avviene con le stesse modalità previste dal presente statuto per l’elezione dei componenti del Consiglio direttivo.
- Il Collegio sceglie autonomamente fra i suoi componenti il Presidente.
- I Revisori restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
- Tale organo ha il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione, sull’osservanza della legge e del presente Statuto; controlla la regolare tenuta della contabilità; verifica la corretta formazione dei bilanci e la loro rispondenza alle scritture contabili e ai documenti giustificativi predisponendo la relativa relazione da trasmettere all’Assemblea perché se ne dia lettura prima della votazione sull’approvazione del bilancio.
- Per tali fini, i componenti del suddetto organo possono, anche individualmente, compiere atti di ispezione e controllo, nonché richiedere notizie al Consiglio Direttivo circa l’andamento di tutte le operazioni sociali.
- I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali devono essere convocati.
- I Revisori relazionano direttamente all’Assemblea degli Associati in ordine al loro operato, potendo chiedere per iscritto la convocazione di un’assemblea straordinaria quando lo ritengano indispensabile a tutela dell’Associazione, motivando la loro richiesta.
Qualora i Revisori chiedano la convocazione dell’Assemblea straordinaria, la stessa deve essere convocata dal Consiglio direttivo entro il termine di 20 (venti) giorni.
ART. 42) – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti fra gli Associati aventi diritto di voto, con le stesse modalità previste dal presente statuto per l’elezione dei componenti del Consiglio direttivo.
Il Collegio dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi componenti sono rieleggibili.
- Alla sua prima riunione il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente.
- Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di decidere sui reclami proposti avverso le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio Direttivo e costituisce pertanto organo di giustizia di secondo grado interno all’Associazione.
- Il Componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, decade dalla carica.
- Il Collegio dei Probiviri esamina i reclami presentati dagli interessati e li trasmette senza ritardo al Consiglio direttivo perché questo formuli le proprie osservazioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento.
Può assumere inoltre informazioni e svolgere indagini in ordine all’oggetto dei reclami.
- Ricevute le osservazioni del Consiglio direttivo e comunque decorso il termine di cui al punto precedente delibera entro i successivi 5 (cinque) giorni l’eventuale provvedimento di sospensione della sanzione comminata, che può essere adottato nella sola ipotesi di espressa istanza di sospensione presentata dal reclamante, provvedendo alla relativa comunicazione al Consiglio direttivo.
Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle osservazioni del Consiglio direttivo e comunque decorso il termine di cui al punto 5 del presente articolo, delibera a maggioranza e comunica agli Associati e al Consiglio Direttivo i provvedimenti adottati che devono essere motivati.
Il Collegio dei probiviri può confermare la sanzione comminata, revocarla o ridurla, restando preclusa la facoltà di aumentare la sanzione già irrogata.
- Contro le delibere del Collegio dei Probiviri può essere presentato ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria competente previo tentativo obbligatorio di conciliazione da instaurarsi con la richiesta di costituzione del Giurì D’Onore.
- La qualità di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
- Le delibere del Collegio dei Probiviri devono essere riportate in apposito libro dei Verbali e firmate da tutti i componenti.
ART. 43) IL GIURÍ D’ONORE
- Il Giurì d’Onore è un collegio arbitrale irrituale costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate tra gli Associati maggiorenni e un terzo, necessariamente esterno all’Associazione, che assume la presidenza, nominato dai due componenti prescelti.
- Tale organo, costituito secondo le modalità di seguito riportate, è competente
-
- per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in riferimento alle controversie insorte tra l’Associazione e gli Associati e tra questi ultimi, in ragione del rapporto associativo, con espressa esclusione delle controversie concernenti i pagamenti delle quote e dei contributi associativi, nonchè degli eventuali danni arrecati dagli Associati o da terzi agli impianti dell’Associazione;
- per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori in riferimento ai quali si sia concluso il procedimento di reclamo dinanzi al Collegio dei Probiviri.
- La parte interessata deve dare comunicazione alla controparte dell’intenzione di ricorrere al Giurì, indicando il nominativo dell’arbitro scelto, invitandolo a nominare il proprio arbitro con lettera raccomandata A.R. diretta anche al Collegio dei Probiviri e al Consiglio Direttivo.
- Entro trenta giorni dalla comunicazione, la controparte deve provvedere alla nomina dell’arbitro di sua spettanza.
Nei sessanta giorni successivi i due arbitri sceglieranno il terzo componente.
Gli arbitri nominati di parte dagli interessati, qualora accettino l’incarico ricevuto, non avranno diritto a percepire alcun compenso
- Il provvedimento del Giurì relativo al ricorso avverso la sanzione comminata dal Consiglio direttivo e confermata dal Collegio dei Probiviri deve essere comunicato alle parti per iscritto.
- La mancata accettazione e/o esecuzione della determinazione contrattuale arbitrale, comporterà per l’Associato inadempiente la sanzione della radiazione.
ART. 44) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- L’Associazione, dal momento dell’affiliazione e gli Associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione all’Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.P., fatta eccezione per le sole controversie concernenti i pagamenti delle quote e dei contributi associativi, nonchè degli eventuali danni arrecati dagli Associati o da terzi agli impianti dell’Associazione, in ordine ai quali rimane ferma la competenza esclusiva del Giudice Ordinario.
TITOLO IX
SCIOGLIMENTO
ART. 45) LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
- In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli Associati nominerà uno o più liquidatori che potranno essere gli stessi Consiglieri.
- Ultimata la procedura di liquidazione, il patrimonio che residua verrà devoluto ai fini sportivi, sentito l’eventuale organismo di controllo preposto, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.
ART. 46) RINVIO
- Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge, soprattutto quelle riguardanti l’Associazionismo sportivo dilettantistico e gli Enti non commerciali, e le disposizioni del C.O.N.I., della F.I.T.P. e delle Federazioni e Enti a cui l’Associazione si affilierà.
ART. 47) ENTRATA IN VIGORE
- Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato.
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